Dopo oltre un anno di attesa, lo scorso 18 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 26 del 2023, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/2161 in materia di protezione dei consumatori. Il decreto introduce alcune rilevanti modifiche al Codice del Consumo (di seguito, “Codice”), che entreranno in vigore perlopiù dal prossimo 2 aprile[1].
La Direttiva Omnibus (“Direttiva UE 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori”), nasce nell’ambito dell’iniziativa UE New Deal for Consumers, con lo scopo di rafforzare l’applicazione del diritto UE in materia di tutela dei consumatori e adeguare il relativo impianto normativo all’evoluzione digitale dei mercati. La Direttiva doveva essere recepita entro il 28 novembre 2021 ed applicata a decorrere dal 28 maggio 2022, ma l’Italia ha accumulato un ritardo su queste scadenze che, tra l’altro, l’ha portata a subire una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea. In ogni caso, è stato finalmente approvato il decreto attuativo, che importa nel nostro ordinamento numerose novità.
La modernizzazione promessa dalla Direttiva passa innanzitutto dall’introduzione, nel Codice del Consumo, di concetti come “mercato on line”, “servizio digitale” e “contenuto digitale”, nell’ottica della creazione di un sistema di tutela, anche digitale, del consumatore on line, improntato alla trasparenza e alla chiarezza. La volontà di adattare l’impianto normativo alla digitalizzazione del mercato emerge innanzitutto dalla modifica della definizione di “prodotto”, di cui all’art. 18, comma 1 del Codice, che ora ricomprende espressamente anche i servizi e i contenuti digitali. Questi vengono definiti a loro volta, rispettivamente, dall’art. 45 come “un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati”[2], e “i dati prodotti e forniti in formato digitale”[3].
L’articolo 45 fornisce poi altre nuove e interessanti definizioni, tra le quali si segnala quella di “mercato on line”, alla lettera q-ter), inteso come “un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori”. Questa definizione fa riferimento ai cosiddetti marketplace, alla trasparenza e chiarezza dei quali il legislatore ha prestato particolare attenzione, come si rileverà poco oltre.
Le novità dunque non si esauriscono nelle definizioni. Tra le principali innovazioni si segnalano, infatti, l’introduzione di nuove prescrizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo, l’ampliamento delle fattispecie di pratiche commerciali ingannevoli e degli obblighi informativi nei contratti a distanza tra professionisti e consumatori, l’introduzione di un disciplina per le recensioni on line e la trasparenza nei risultati di ricerca dei marketplace, nuove disposizioni in materia di clausole vessatorie nei contratti coi consumatori e l’innalzamento delle sanzioni.
Soffermandosi in questa sede solo sui punti di maggior interesse in termini di “digitalizzazione” della normativa a protezione dei consumatori, si segnalano innanzitutto le new entries tra le pratiche commerciali ingannevoli.
Procedendo con ordine, si segnala il nuovo comma 4-bis dell’articolo 22, “Omissioni ingannevoli”, che prevede che, nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori, sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, sono considerate rilevanti le informazioni generali in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri. Queste informazioni devono essere rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia on line, direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca. In altre parole, i consumatori che utilizzano un marketplace on line devono essere messi in grado di comprendere non solo come vengono classificati i prodotti presentati come risultato della loro ricerca, ma anche i parametri utilizzati per ottenere quella classificazione. Ciò deve avvenire tramite un sistema chiaro e facilmente accessibile. La finalità è evidentemente quella di rendere il consumatore consapevole dei criteri che hanno portato il venditore ad anteporre un prodotto a un altro nella classificazione dei risultati di ricerca, così da limitare l’influenza indiretta che questa più avere sulle scelte d’acquisto, per rendere l’intero sistema più chiaro e comprensibile.
Improntate a chiarezza a trasparenza sono anche le nuove lettere introdotte nell’articolo dedicato alla pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, di cui all’art. 23 del Codice. In particolare, è stabilito che sono considerate in ogni caso pratiche ingannevoli: il fornire risultati in risposta ad una ricerca on line del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento, o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti (lett. m-bis); rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile (lettera bb-bis); indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori (lett. bb-ter); inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti (lett. bb-quater).
Le ultime due lettere citate (bb-ter e bb-quater), introducono pratiche commerciali ingannevoli in relazione alle recensioni on line, sulla base dell’assunto che queste ultime costituiscano ormai uno strumento ampiamente utilizzato dai consumatori, quando effettuano acquisiti on line. Il legislatore in questo modo riconosce una prassi ormai invalsa nella realtà sociale, quella delle recensioni on line, e vi applica alcune tutele, finalizzate a contrastare pratiche scorrette che possono trarre in inganno il consumatore, per limitare l’incidenza di recensioni false o non verificate.
Di grande rilievo, la modifica all’art. 46, “Ambito di applicazione”, nel quale viene introdotto il co. 1-bis che stabilisce come, ferma la disciplina in materia di protezione dei dati personali, “[…] le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati da professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma delle predette disposizioni o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo”.
Si tratta di un altro passo nella direzione della valorizzazione dei dati, da qualche tempo al centro del dibattito europeo.
A breve allora l’entrata in vigore di queste ed altre modifiche, per tutelare il consumatore in un mondo sempre più digitale.
[1] Ad eccezione delle disposizioni in materia di riduzione dei prezzi, che si applicheranno dal 1 luglio
[2] Art. 45, co.1, lett. q-bis)
[3] Art. 45, co.1, lett. m)